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METODO DI BELLA - 20
anni dopo (1997-2017)
Film completo (9 Focus a tema specifico)
Lingua originale Italiana
(unica edizione)
ultimo aggiornamento 12.12.2024
Prima
di proseguire nella visione delle varie parti che
compongono il film documentario prodotto e distribuito dal VFF
Institute Mare Nostrum e.V. NPO Österreich, contenente documenti
originali in gran
parte inediti che costituiscono
la struttura portante delle informazioni obbiettive divulgate nel film
stesso, č obbligatorio prendere
visione delle successive e dettagliate note informative e legali:
|
§I
|
NOTE
LEGALI |
I.I
|
Con
la pubblicazione del
film completo (9 Focus a tema
specifico)
per un totale di 6 ore, si
conclude la prima fase dello studio ad indirizzo Storico-giurdico, svolto in modalitį pro-bono
dell'Istituto VFF Mare Nostrum e.V. NPO - Österreich, nei confronti del caso mediatico del Metodo Di Bella.
In questo primo periodo durato 4 anni (2014-2018), sono stati presi in
esame una mole considerevole di documenti originali inediti, compreso
atti giudiziari e corrispondenza privata, che nel piś rigoroso rispetto
delle norme di legge sulla protezione dei dati personali, sono stati
inseriti in forma sintetica, nel film documentario in lingua italiana
intitolato:
Il
Metodo Di Bella 20 anni dopo (1997-2017)
Il
film documentario intitolato "Il Metodo Di Bella 20 anni dopo
(1997-2017)", prodotto e distribuito gratuitamente dall' Istituto VFF Mare Nostrum
e.V. NPO - Österreich, non ha
alcuna finalitą diretta o indiretta nel
promuovere e favorire la
divulgazione del Metodo Di Bella e ne di approvazione terapeutica e/o
scientifica del
metodo stesso.
Al fine di evitare qualsiasi errata interpretazione delle finalitį del
film documentario, ricordiamo che il Metodo Di Bella non č riconosciuto
attualmente come terapia medica (validitą medico-scientifica),
da nessuna Istituzione e/o Ente sanitario a livello internazionale,
nonostante sia presente nelle banche dati internazionali
medico-scientifiche, una ampia documentazione sui casi di pazienti non
pretrattati e sul razionale dei vari protocolli del MDB.
Gli spettatori e
lettori, sapranno ben rendersi conto che vi č una
differenza sostanziale fra una analisi dei fatti improntata su basi
esclusivamente giuridiche e storiche, come quella attuata dall'Istituto VFF sia per
la complessa fase di raccolta ed analisi dei dati, sia per la fase
successiva della produzione del film documentario, poiché č sempre
stata applicata la seguente regola:
Per
ogni affermazione e/o testimonianza si devono protocollare e pubblicare
i relativi documenti originali di conferma dei fatti dichiarati
Contrariamente alle nostre apsettative, questa normale prassi, non ha trovato riscontro in numerosi articoli pubblicati da terzi (bloggers, influencers, giornalisti)
dato che la maggior parte degli articoli presi in esame a riguardo del
tema MDB e pubblicati sul Web, risultano essere delle ripetitive e
monotone raccolte di dati generici, non supportati da prove documentali
con valore legale. Tali articoli sono caratterizzati sia da un livello
incomprensibile di accanimento ed ostilitį, ma cosa ancora piś grave ed
inaccettabile, sono redatti prevalentemente con modalitį di analisi
soggettiva nella interpretazione dei fatti realmente accaduti.
Pertanto, automaticamente tali articoli sono da classificarsi come documenti di basso livello
di attendibilitį per i seguenti motiv:
1
|
Molti articoli, traggono in inganno i lettori e ne influenzano
negativamente il giudizio, presentando una realtį di fatto parziale ed
incompleta caratterizzata dal tipico errore del "File Drawer".
Numerosi
articoli presentano i fatti in modo non obiettivo, ma soggettivo, con
l'evidente scopo di deligittimare e discreditare l'operato di chi si
occupa di divulgare e promuovere il MDB, nonché la memoria di una
persona deceduta, il Prof. Luigi Di Bella, alla quale é dovuto in ogni
caso rispetto indipendentemente dalle personali convinzioni di ognuno.
"De mortuis nihil nisi bonum".
Fra le varie te terminologie spregevoli al
limite della diffamazione, una risulta particolarmente grave,
precisamente quella di "Ciarlatano" (Nota 1).
Le prove inequivocabili di quanto sopra, sono state raccolte in un
dossier secondo le modalitį di base previste dalla disciplina Digital
Forensic ed inserite in forma sintetica nel Focus "Vero o Falso".
|
2
|
La maggior parte degli articoli critici nei confronti del MDB, sono
caratterizzati da endemica
assenza di documenti di prova (con validitį legale) a supporto delle
varie tesi ed analisi soggettive divulgate dai rispettivi autori,
mentre viene sempre riportata come un mantra monotono ed oramai
inutile, l'affermazione che il MDB si č dimostrato inefficace durante
una sperimentazione clinica avvenuta oramai oltre 20 anni addietro e
caratterizzata da numerose e notevoli anomalie, come č risultato in
modo netto ed inconstestabile, dall'analisi dei vari documenti delle
indagini giudiziarie svolte da varie Procure della Repubblica Italiana.
Continuare a distanza di oltre 20 anni ad utilizzare questa
informazione, come un "Dogma" indiscutibile, non trova alcuna
giustificazione né scientifica, né giuridica, né morale, per i seguenti
motivi:
Scienza:
- Dopo 20 anni qualsiasi tipologia di studio o di ricerca scientifica potrebbe in teoria avere raggiunto
risultati diversi e migliori. Pertanto risulterebbe necessario quanto
meno una revisione imparziale del Metodo Di Bella, condotta con le
moderne metodologie cliniche di valutazione medico-scientifica, sotto
il controllo di un gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti
(livello internazionale), nonché di giuristi esperti in materia di
validazione legale di documentazione clinico-medica. Continuare a
negare l'evidenza dei fatti relativi a remissioni di pazienti non
pre-trattati come risulta dalle cartelle cliniche e dalle testimonianze
raccolte fin dal 2015, trova difficile comprensione nei motivi di tali
atteggiamenti dimostrati collegialmente dal mondo accademico, come se
dovesse essere difeso ad oltranza un "Pensiero unico scientifico" non
ben definibile nei termini... e che pone l' MDB e gli studi decennali
svolti dal Prof. Luigi Di Bella, quasi al pari di una eresia
scientifica!
Giurisprudenza:
- Non esiste
alcuna sentenza della Magistratura Italiana che abbia dichiarato la
totale inefficacia del MDB. Dall'analisi dei documenti pubblicati dal
Istituto Superiore di Sanitį (vedasi rapporti ISTISAN), dai dati relativi alla mortalitą a 90 gg dei pazienti arruolati nella sperimentazione clinica del MDB, alla data
della chiusura del programma 31 Ottobre del 1998, risulta che 167 pazienti
erano
ancora vivi rispetto ai 347 pazienti
arruolati, cioč pari al 48%,
considerando che la prognosi definita era pari in media ad una
aspettativa di
vita inferiore a 3 mesi. Al
15 Giugno 1999 (14
mesi dall’inizio della sperimentazione clinica) , risultavano
ancora vivi 88 pazienti su 347, cioč pari al 25,3%. Chiunque potrį ben
comprendere che risulterebbe una forzatura continuare ad affermare la
totale che il MDB č risultato inefficace, nonostante le varie
irregolaritį che sono emerse dalle indagini giudiziarie (Procedimenti
Penali), come risulta dagli atti delle prime indagini, che peró poi
inspiegabilmente si sono concluse con trasferimenti di competenze
territoriali ....
Č doveroso ricordare anche la sentenza della
Una ulteriore forzatura risulta essere il fatto di non volere prendere atto che se nel 2000 č stata approvata una legge:
DECRETO
24 febbraio
2000.
Modificazione
all’ordinanza 20 novembre 1998, concernente il
proseguimento del ”multitrattamento Di Bella“.Roma, 24
febbraio 2000. Registrato
alla Corte dei conti 26febbraio 2000 foglio n. 39
Di certo i legislatori hanno ben valutato l'attendibilitį ed evidenze
medico-scientifiche presentate a supporto del Disegno di legge,
Citare Sentenza COrte dei Conti sulla Non tossicitį del MDB.
Morale:
- Porre a priori
come pregiudizio dogmatico, la impossibilitį di potere avviare una
nuova valutazione del MDB e dei risultati medici ottenuti su pazienti
non pre-trattati, come ampliamente documentato e pubblicato su varie
Banche Dati on-line, non č deontologicamente accettabile, ne tantomeno
comprensibile difronte alle contrastanti realtį, quella della
insussistenza di basi scientifiche dichiarata e divulgata dal mondo
accademico e quella delle cartelle cliniche dei casi di pazienti MDB
non pretrattati ed in remissione da anni, come dimostrato
inequivocabilmente dai fatti.
|
3
|
Presentano una ripetitiva
modalitį espressiva contenente affermazioni molto spesso al limite
della diffamamzione, nonché analisi soggettive di vicende
|
Pertanto, si invita cortesemente tutte le lettrici ed i lettori, a
dedicare tempo per una approfondita lettura dei contenuti presenti sia
nel film documentario che nelle note di addendum pubblicate sul portale
ufficiale del VFF Institute, ove oltre ai vari contraddittori (interviste ad esponenti del mondo accademico e scientifico Italiano),
sono state inserite interviste inedite a pazienti, ex-magistrati ed
agli eredi del Prof. Luigi Di Bella, rispettivamente i Fr.lli Dr.
Giuseppe Di Bella e Dr. Adolfo Di Bella.
Le informazioni pubblicate (copie digitali di documenti storici originali, molti dei quali inediti),
nonchč le varie interviste rilasciate da varie personalitą ed
ex-pazienti che si sono sottoposti volontariamente al MDB, sono
relative unicamente al periodo compreso negli anni 2015 - 2018.
Tutti
gli eventi che si sono manifestati successivamente a tali anni, saranno
oggetto di successivi studi e relativa verifica documentale che verrį
svolta n totale autonomia da
parte dell'ufficio legale Rechtsabteilung
DFWS del produttore (VFF Mare Nostrum e.V. NPO -
Österreich).
Pertanto questo primo film documentario non č da considerarsi aggiornato su fatti
e specifiche vicende che si sono manifestate negli anni successivi
all'anno 2018.
Il film documentario "Metodo Di Bella - 20 anni dopo (1997-2017) tratta
argomentazioni varie relative all'ultimo periodo di verifica
documentale degli atti storici, documenti delle indagini giudiziarie
della Magistratura e dei certificati medici dei vari pazienti giį
intervistati
nel mese di luglio 2015.
Questa procedura č stata effettuata dall'ufficio legale Rechtsabteilung
DFWS
dell'Istituto VFF Mare Nostrum e.V. NPO -
Österreich, nel rispetto delle norme di legge sulla protezione dei dati personali, come previsto dalle normative Österreich
Rechtsvorschrift Datenschutzgesetz ed Internazionali.
Nota informativa di chiarimento del
17.01.2020 (vedi Nota 1)
|
Per
approfondimenti e richieste di ulteriori note
informative sui
pazienti, consultazione delle cartelle cliniche / certificati medici ed
approfondimenti medico scientifici sul Metodo Di Bella, gli eventuali
interessati dovranno
contattare esclusivamente la Fondazione Di Bella
ed il Dr. Giuseppe Di Bella,
in rispetto delle norme di legge sulla
protezione dei dati personali e delle informazioni riservate.
L'Istituto VFF Mare Nostrum e.V. NPO -
Österreich, non
ha mai accettato e ne mai accetterą alcun tipo di richiesta o
proposte
da
parte di terzi,
per eventuali interviste o richieste di
approfondimenti
sul tema inerente al film documentario e/ al controverso caso mediatico
del Metodo Di Bella (MDB).
Ciņ che doveva essere raccontato nella
versione in lingua Italiana di questo primo nostro
film documentario, č stato effettuato in modo obbiettivo, imparziale e
senza alcuna finalitą secondaria, ma solo nel rispetto della realtą dei
fatti.
La realizzazione di questo primo film documentario ha coinvolto con grande passione ed interesse, nelle specifiche
discipline giuridiche e scientifiche di competenza, 118
esperti internazionali
dell'Istituto VFF Mare Nostrum e.V. NPO -
Österreich, il cui impegno pro-bono e disinteressato ha perseguito
sempre ed unicamente il
fine unico della ricerca delle veritą comprovabili solo su base
documentale, rifiutando categoricamente a priori qualsiasi congettura o tesi di
complotti a danno del Metodo Di Bella.
Dettagliate informazioni sono contenute nel paragrafo "Analisi e verifica documentale degli atti storici e giuridici del caso Metodo Di Bella" contenuto nella relazione finale dello studio eseguito dall'ufficio legale Rechtsabteilung
DFWS
dell'Istituto VFF Mare Nostrum e.V. NPO -
Österreich.
La
pubblicazione dei relativi link dei vari Focus a tema specifico, č
garantita a tempo indeterminato esclusivamente tramite il servizio
di hosting, sharing, e streaming
videos VIMEO,
ove č possibile prendere visione gratuitamente del film documentario,
senza intermezzi di qualsiasi tipologia di desuete ed inutili pubblicitą.
|
I.II |
Chiunque
utilizzi i link dei 9 Focus a tema specifico e/o quelli
relativi alle pagine informative che
compongono il film documentario nella versione in lingua
Italiana, accetta di fatto tutte
le norme
legali qui di seguito specificato e l'obbligo
di
rispetto di esse.
|
I.III |
Qualsiasi abuso ed utilizzo non autorizzato dei link sia delle
pagine informative del film documentario, che delle varie parti (9 Focus), sarą
perseguito secondo i termini di legge previsti dal codice di
diritto
penale austriaco ed internazionale.
Si
avvertono tutti gli utenti / lettori / spettatori, che
nel
rigoroso rispetto delle norme internazionali di legge vigenti, l'Abteilung
di Digital
Forensic (VFF-DFWS)
dell'Istituto VFF Mare Nostrum e.V. NPO Österreich,
effettua
un
controllo accurato 24 hrs and 24/7
del Web, tramite metodologie di Forensic
Web Acquisition delle pagine originali degli articoli
pubblicati su
Blog e testate giornalistiche on-line, nonchč per tutti i commenti
rilasciati
da utenti di forum o blog, ove risultino essere state pubblicate
da terze persone, considerazioni soggettive, affermazioni imprecise e/o
errate che risultino agli effetti della legge: offensive, deligittimanti, lesive nei confronti del
VFF Institute Mare Nostrum e.V. NPO - Österreich nonché presentino
anche solo in parte, critiche pretestuose ed affermazioni di
deligittimazione non comprovate in modo documentale, a riguardo del
Film documentario "Il Metodo Di Bella
20 anni dopo 1997-2017".
|
Questa attivitą viene svolta tramite
ausilio
di vari tools software Forensic
Web Acquisition in particolare CAINE Computer
Aided Investigative Environment, con
il fine unico di
contrastare nel rispetto delle norme di legge, le attivitą dei
disturbatori seriali del Web e di bloggers provocatori, dediti alla
disinformazione
pretestuosa non basata su affermazioni comprovate da documenti con
validitą legale, ma finalizzata a deligittimare pubblicamente per
futili motivi, l'operato di chi svolge attivitą pro-bono di
divulgazione di informazioni che risultano in
contrapposizione con il cosidetto "Pensiero
Unico Scientifico".
|
I.IV
|
Chiunque
entri in possesso e disponga senza autorizzazione, cioé illegalmente,
ed effettui :
-
copie complete e/o parziali (frames) in qualsiasi formato, dei vari
video relativi ai 9 Focus del film completo,
- screenshots di immagini video e/o dei testi, sia completi che
parziali, relativi ai 9 Focus del film
completo,
- copie cache delle pagine web relative
alle note informative del Film Documentario, pubblicate sul portale
ufficiale del VFF Institute Mare Nostrum,
- copie complete e/o parziali di qualsiasi altra produzione audio-video
del VFF Instituto
Mare Nostrum,
utilizzando:
- connessioni
dirette sul W.W.W. tramite providers nazionali ed account registrato a
singolo utente / gruppi di utenti
- connessioni Proxy,
- account anonimi su reti VPN gratuite e/o a pagamento
- software di navigazione anonima quali Tor e similari
- tools automatici di download di link video o copie html di pagine Web
offerti da servizi
gratuiti on-line,
per ottenere e detenere illegalmente,
cioč senza
autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficio Legale Rechtsabteilung
DFWS
dell'Istituto VFF Mare
Nostrum e.V. NPO - Österreich,
copie delle produzioni audio-video dell'Istituto VFF Mare
Nostrum e.V. NPO Österreich e/o dei documenti pubblicati nelle pagine
web delle note informative al film documentario, al fine di predisporre
e pubblicare nuovi
video e/o articoli di qualsiasi genere su qualsiasi giornale on-line,
forum e/o social networks
(Facebook, Twitter,
Youtube,
Instagram e similari), verrą
immediatamente denunciato alle autoritį competenti secondo
quanto
stabilito dalle norme di legge
austriache in materia di protezione del copyright e della proprietį
intellettuale.
|
I.V
|
L' Istituto VFF
Mare Nostrum
e.V. NPO -
Österreich, non
ha mai autorizzato e mai concederą alcuna tipologia di autorizzazione
a nessuna persona fisica o giuridica, al fine di predisporre in modo
autonomo a
titolo personale e/o per nome e conto dell'Istituto VFF Mare
Nostrum e.V. NPO - Österreich, qualsiasi tipologia di articoli
giornalistici, note informative tramite blog, comunicati stampa o
semplici comunicazioni tramite social forums.
Stessa questione č da considerarsi per il caso del tacito consenso che viene categoricamente escluso in
qualsiasi forma.
Potranno
essere prese in considerazione ai fini di valutazione, eventuali
proposte di articoli redazionali, che risultino essere presentate
unicamente da giornalisti iscritti ai
rispettivi ordini professionali. Eventuali proposte dovranno essere sottoposte preventivamente
all'attenzione dell'Ufficio
Legale Rechtsabteilung
DFWS dell'Istituto
VFF Mare
Nostrum e.V. NPO - Österreich, al fine di valutare la posssibilitį
eventuale di rilasciare a tempo determinato, specifiche autorizzazioni
per la pubblicazione di articoli
riguardanti unicamente il tema di questo primo film documentario
prodotto e
distribuito dall'Istituto
VFF Mare
Nostrum e.V. NPO - Österreich.
Č
fatto divieto a terzi (persone
fisiche e/o giuridiche) di
utilizzare per qualsiasi finalitą e modalitą, il logo ufficiale
dell'Istituto VFF Mare Nostrum e.V. NPO -
Österreich, per pubblicare qualsiasi altra forma di informazione
relativa all'attivitą dell'Istituto VFF stesso..
Il
servizio
di hosting, sharing, e streaming videos VIMEO,
č l'unico autorizzato dall'ufficio legale dell'Istituto VFF Mare
Nostrum, per la divulgazione pubblica dei programmi multimediali (Video e Lungometraggi) prodotti
dall'Istituto VFF stesso.
Č
vietata la divulgazione del film documentario, anche solo in parte,
tramite singoli frames o screenshots di immagini degli intervistati e/o
dei 9 Focus e 3 addendum, attraverso qualsiasi canale televisivo
satellitare o tramite Web TV.
|
|
I.VI
|
Chiunque
(persona fisica - persona
giuridica) non si attenga
scrupolosamente alle norme sopra citate, verrį
immediatamente
denunciato alle autoritą competenti per i reati di cui si sarą
reso
responsabile, presso tutte le sedi nazionali ed internazionali,
previste dai vari ordinamenti giuridici in materia di diritto penale.
|
Il diritto di
cronaca, la libertį di stampa e di manifestazione del pensiero (libertą di coscičnza - Bewusstsein),
sono una condizione irrinunciabile per ogni cittadino facente parte di
uno stato democratico, in quanto diritti riconosciuti dalle varie
costituzioni internazionali.
Al tempo stesso, non č possibile accettare passivamente le situazioni
ove, per causa della prassi relativa a forme di distorsioni
cognitive, debbano essere pubblicate da terzi, note informative e
dichiarazioni che non corrispondono integralmente alla realtą dei fatti
e
che condizionano de facto in negativo le opinioni dei lettori e
spettatori.
L' Istituto VFF Mare Nostrum e.V. NPO - Österreich, riconosce appieno
il principio
internazionale del :
Diritto
di cronaca in quanto
libera manifestazione
del pensiero per
fatti e vicende di interesse pubblico
|
come previsto dai
vari codici legislativi internazionali dei
paesi in cui vige una democrazia (nelle varie forme) e nel caso
specifico descritto dall'art 21
della Costituzione Italiana, dato nello specifico, il controverso caso
mediatico del Metodo Di Bella (MDB).
Ma č altresģ necessario precisare che:
il
diritto di cronaca,
anche se si distingue
da altre forme
di espressione scritta e/o verbale relativa alla divulgazione di fatti
e vicende rivolte verso una ampia collettivitį di persone, tale
diritto pur avendo una posizione di
privilegio rispetto ad altri
diritti compreso il diritto del
singolo individuo, nel
caso che il diritto di cronaca venga esercitato e rechi
qualsiasi tipologia di danni diretti o indiretti alle
persone, (discretito e/o deligittimato
dell'operato di una o pił persone) perchč
le informazioni diffuse risultano essere non
obiettive,
modificate dall'autore e/o divulgate intenzionalmente con intenti di
mettere in discussione l'attendibilitą delle dichiarazioni di terzi e
de facto deligittimarne pubblicamente la persona/e e l'operato, tramite
qualsiasi metodologia di divulgazione delle
informazioni, nella fattispecie se esse risultino non obbiettive cioč
adattate al contesto di presunta deligittimazione diretta o indiretta,
questo costituirebbe un reato,
che a seconda degli ordinamenti di legge
vigenti potrebbe essere considerato
nelle diverse fattispecie degli ordinamenti giuridici vigenti, a
seconda della competenza territoriale e della sede fisica (hardware)
ove č stato ubblicato l'articolo e/o commento
diffamatorio-offensivo-lesivo della dignitą ed onore altrui (Vedi Note legali -
Addendum):
Queste
precisazioni si sono rese necessarie poiché a riguardo del controverso
caso mediatico del
"Metodo Di Bella", negli
ultimi 20 anni sono stati pubblicati numerosi articoli sia su carta
stampata che tramite giornali on-line, blog e forum, nonché tramite
servizi di
informazione radio-televisiva, ove in molti casi, le informazioni
divulgate al
pubblico, sono risultate imprecise, contenenti dati errati e molto
spesso viziate nel merito da considerazioni strettamente personali e
quindi
soggettive, rilasciate dai rispettivi autori e dai vari giornalisti.
Sebbene tali aspetti rientrino nel contesto della libertį di
manifestazione del pensiero
di ogni individuo, in quanto diritto fondamentale, in
molti articoli pubblicati negli anni 1999 - 2019 tramite il Web e carta
stampata, sono risultate mancanti o presentate in modo
parziale le varie prove documentali necessarie per la conferma delle
varie tesi ed analisi dei rispettivi autori di articoli e servizi
giornalistici e questo
potrebbe avere condizionato negativamente
l'opinione pubblica dei vari lettori e ascoltatori - spettatori dei
programmi radio televisivi.
Il film documentario "Il Metodo Di Bella - 20 anni dopo 1997 - 2017", chiarisce
su base esclusivamente documentale, molteplici questioni e
contraddizioni che hanno caratterizzato questo controverso caso
mediatico, il quale ha diviso e divide ancora l'opinione pubblica, in particolare quella italiana.
Pertanto, al fine di prevenire qualsiasi
tipologia di divulgazione da parte di terzi (Bloggers, Giornalisti e Provocatori
seriali del Web),
di informazioni, commenti, considerazioni e riflessioni sul tema che
risultino non corrispondenti alla realtą dei fatti, ma frutto
unicamente di congetture arbitrarie, di natura soggettiva
contraddistinte tipicamente da distorsioni cognitive, si ribadisce e si
comunica quanto segue (ulteriori
dettagli al seguente link):
|
1 |
Il
film documentario intitolato "Metodo DI Bella 20 anni dopo (1997-2017),
prodotto dal VFF Institute Mare Nostrum e.V. NPO - Österreich, non
rappresenta in alcun modo, sia
direttamente o indirettamente, una qualsiasi forma di approvazione del
Metodo Di Bella o di
validazione di efficacia terapeutica e/o scentifica, ne alcuna modalitą
di pubblicitą diretta o indiretta del MDB, al fine di condizionare gli
spettatori.
|
2
|
Qualsiasi
commento, considerazione e/o affermazione rilasciata da
terzi e pubblicata on-line o su carta stampata, che risulti inerente
al film documentario intitolato "Metodo DI Bella 20 anni
dopo (1997-2017),
prodotto dal VFF Institute Mare Nostrum e.V. NPO - Österreich,, ove
siamo presenti
interpretazioni soggettive e pertanto non obiettive nonchč prive delle
necessarie prove documentali con validitą legali, qualora tali
affermazioni presentino dati e/o informazioni false, errate ed i cui
contenuti risultino di natura provocatoria e faziosa, con conseguente
risultato di diffamare direttamente o indirettamente anche in forma
velata, l'operato del VFF Institute Mare Nostrum e.V. NPO -
Österreich, verrį immediatamente sottoposta ad azione di
denuncia-querela nei confronti dei responsabili, presso tutte le sedi
previste dalle norme di legge (diritto penale) Austriache ed
Internazionali.
L'Istituto VFF Institute Mare
Nostrum e.V. NPO - Österreich, si riserva il diritto di agire
legalmente e penalmente contro terzi, per tutte le questioni di
richieste di risarcimento danni da informazione, presso tutte le sedi
di competenza e nei vari gradi di giudizio.
|
|
EUROPEAN
COMMUNITIES
|
Informazioni
sono reperibili nel documento generale:
Brussels Regulations of the Lugano
Convention
|
Link
1 |
Link 2 |
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OFFESA alla MEMORIA dei DEFUNTI
Tipologia
del reato |
|
Articolo
|
Pena
|
Multa |
Diffamazione: Verleumdung
Strafgesetzbuch Besonderer Teil (§§ 80 - 358)
/
14. Abschnitt - Beleidigung (§§ 185 - 200)
Vedi §
189 StGB comma
2 del codice penale che
riguarda il caso specifico del Prof. Luigi Di Bella, vale a dire che in
relazione ad una persona deceduta, nello specifico si prende in analisi
la questione :
Insultare
la
memoria di un defunto
|
§ 185 StGB
§
186 StGB
§
187
StGB
§
188 StGB
§
189 StGB |
2 Anni |
Valutazione in sede
Processuale |
In un sistema di
giustizia penale razionale, un defunto non puņ avere l'onore protetto
da un rigore, pertanto non č facile determinare il valore legale della
disposizione di legge relativa alla condanna alla reclusione o alla
multa.
Secondo il testo riguardante il rispetto
dell'onore dei
morti, la memoria di un defunto č
protetta anche dopo la morte. La norma protegge il senso
reverente verso la famiglia e la dignitą del
defunto, che continua ad agire post-mortem per i diritti personali al
di lą della morte stessa del soggetto.
L'onore non č per lo pił incluso tra i beni
giuridici
tutelati, ma č
fattore importante il collegamento con il disturbo della pace dei
morti.
Nell'articolo § 168 del codice penale, vi č l'obbligo di
denuncia
penale nei confronti di chi offende la memoria dei defunti, a
protezione dei diritti e dell''onore dei sopravvissuti.
|
|
VERLEUMDUNG (Diffamazione)
Tipologia
del reato |
|
Articolo
|
Pena
|
Multa |
|
LIBEL
CONVICTION
(Diffamazione)
Tipologia
del reato |
|
Articolo
|
Diffamazione:
Libel conviction
Secondo
il codice Inglese, la legge sulla diffamazione, specifica che vi č
l'onere da parte del querelante di provare le veritą delle presunte
(fino a prova contraria) diffamazioni al convenuto,
piuttosto che i dati spefici sull'autore delle dichiarazioni.
La legge "Defamation
Act 2013" impone perņ che possono essere presi in esame unicamente
fatti e vicende che risultino essersi verificate solo a partire dal
01.01.2014.
De facto questa non č una legge retroattiva!
Collegata alla questione della diffamazione (della Corona della Chiesa
Anglicana), vi č il particolare caso del reato di Sedizione che
come
specificato nella sezione 73 del "Coroners and Justice Act 2009", ha
abolito il reato della diffamazione sediziosa.
Coroners
and Justice Act 2009
|
Defamation
Act 2013
Addenudum
Defamation Act 2013
|
|
DIFFAMAZIONE (vari livelli)
Tipologia
del reato |
|
Articolo
|
Pena
|
Multa |
Diffamazione
semplice
|
Art.
595 CP
|
Carcere
fino a 1 anno
|
max.
1.032 Euro
|
Diffamazione
con attribuzione di un fatto determinato
|
Art.
595 CP |
Carcere
fino a 2 anni
|
max.
2065 Euro
|
Diffamazione
a mezzo stampa
|
Art.
595 CP |
Carcere
da 6 mesi a 3 anni
|
a
partire da 520 Euro
|
LA RESPONSABILITĄ GIURIDICA e LEGALE
dei BLOGGERS,
GIORNALISTI e DIRETTORI di GIORNALI.
Per quanto
riguarda la
questione relativa alle fonti citate su un sito Web di informazione
generale sul tema del "Metodo Di Bella", ove risultano fra le note (referenze
documentali),
citazioni ad articoli che descrivono procedure di verifica della
attendibilitą di convegni internazionali, ove sono stati presentati
abstract sulle virtł antitumorali di particolari tipologie di vegetali,
non si comprende quali siano stati i criteri utilizzati dai revisori
delle pubblicazioni su questo sito di informazione generale, dato che
tale articolo non tratta nello specifico di questioni di carattere
scientifico inerenti al Metodo Di Bella.
L'utilizzo di
forme di
deligittimazione dell'operato professionale di terzi (singoli professionisti, ricercatori e/o
team di ricerca indipendenti), che viene attuata da anni
attraverso la
pubblicazione di articoli che
riportano fatti non direttamente attinenti all'oggetto principale del
tema / articolo / notizia, non depone a favore dell'attendibilitą dei
contenuti presenti nelle specifiche pubblicazioni (blog, articoli on-line e/o su carta
stampata).
Pertanto si rende necessario sottolineare che sussiste una differenza
sostanziale fra:
- La deligittimazione pubblica di terzi, in
gergo definita "La macchina del fango",
attuata attraverso la pubblicazione di articoli
d'informazione non obbiettivi,
- Le considerazioni di carattere personale (soggettive) degli autori di
articoli, che influenzano le rilfessioni degli autori,
- Il reato di legittimazione passiva degli editori e/o responsabili di
portali Web,
Quanto sopra esposto, risulta essere molto sottile per queste
circostanze, vedasi la sentenza
del Tribunale di Varese
e l'ultima sentenza della Corte di Cassazione Italiana (sentenza n.
12546/2019),
le quali trattano esplicitamente della responsabilitą giuridica di:
Bloggers / Responsabili legali di blog / Admin, per le affermazioni
diffamatorie provenienti da frequentatori del sito di cui il blogger
stesso ne č responsabile ed admin.
Pertanto, sulla base delle varie controverse in dibattimento presso le
aule dei tribunali, risulta evidente che molti giornalisti e
bloggers che hanno pubblicato articoli nei rispettivi blog / Forum; e/o
privati cittadini che rilasciano
post nei vari forums, essi non
conoscono i vari ordinamenti delle leggi vigenti in Italia ed
all'estero, a riguardo
delle seguenti tematiche e ne ignorano le conseguenze di carattere
penale:
1
|
Il
diritto di cronaca |
2
|
La
veritą oggettiva |
3
|
La
veritą putativa |
4
|
Relativi
criteri di legittimitą |
5
|
Reato
di legittimazione passiva degli editori e/o responsabili di portali Web |
Č importante
precisare la
sostanziale differenza che sussiste fra il termine di Portale
Web e Sito Web, per
potere
chiarire quali siano esattamente le responsabilitą giuridico / legali,
dei rispettivi Admin, Amministratori e Responsabili legali,
Amministratori di gruppi social.
Sito
Web č un insieme di pagine Web (Html / Php)
|
Portale Web
contiene e distribuisce gratuitamente e/o a pagamento, un insieme di
servizi che sono fruibili al pubblico in un'unica struttura pubblica (Ministeri ed Enti) o privata:
(imprese commerciali e/o di
vario genere)
|
Alcune sentenze
della Corte di Cassazione Italiana e della Corte Europea dei Diritti
Umani, di seguito
enunciate in sintesi, sono inerenti
a diatribe legali avviate a causa di contenuti lesivi della dignitą
delle parti offese, che risultavano essere stati pubblicati su Forum e
Blog, nelle varie modalitį previste e che hanno comportato
danni di vario genere, alle persone oggetto di tali citazioni.
Nello
specifico trattasi di danni morali, danni da stress in quanto danni
biologici (sub-specie psichico)
e danni materiali, che vengono creati a terzi da
parte di soggetti che
divulgano informazioni errate, false, incomplete e tendenzialmente
finalizzate a discreditare l'operato e la dignitą della e/o delle persone.
I
|
Titolo IX Dei fatti illeciti
Art. 2043
|
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Fonte
documenti in lingua
Italiana: Copyright Altalex
|
II
|
Art. 21.
della Costituzione Italiana
|
Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il
proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Nota:
Sussiste il legittimo esercizio del diritto di cronaca, quando sia
riportata la veritą oggettiva o putativa purchč frutto di un serio
lavoro di ricerca.
Non
sussiste il legittimo esercizio del suddetto diritto, laddove il
giornalista , pur essendo veri i singoli fatti riferiti, abbia
dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto
strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il
significato.
Fonte
documenti
in
lingua Italiana:
Copyright Altalex
2 Altalex
3
|
III
|
Corte di Cassazione civile Italiana
Presupposti di conformitą tra il contenuto
informativo dell'articolo ed i parametri fissati uniformemente in
materia di diritto di cronaca
|
Citazione del collegio giudicante:
La valutazione
del superamento dei limiti del diritto di critica e di informazione
(costituiti dall'interesse pubblico, dalla rispondenza a veritą dei
fatti esposti e della continenza formale), con conseguente attribuzione
di rilevanza diffamatoria ad espressioni usate in articoli di stampa,
si risolve in giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimitą
se sorretto da motivazione corretta, congrua e coerente
(Cass. 15 febbraio 2006 n. 3284, 18 aprile 2006 n. 3953).
(Fonte documenti
in
lingua Italiana: Copyright Altalex
|
IV
|
Sentenze della Corte di Cassazione Italiana, inerenti alle
responsabilitą legali di Admin di portali e siti Web.
|
Data la non assimilabilitą
del prodotto internet rispetto al prodotto stampato, come specificato
dalla Legge Italiana art. 1 legge 8 febbraio 1948, n. 47, al quale
specifica e definisce che il termine di "stampa o stampati" č da
considerare per tutte le riproduzioni tipografiche e/o ottenute con
ausilio di mezzi meccanici chimico-fisici ed in qualsiasi modo
destinati alla pubblicazione e divulgazione pubblica.
- Sentenza G.U.P.
del Tribunale di Vallo della Lucania n. 22 del 24 febbraio 2016
( Responsabilitą Admin gruppi
Forum)
- Sentenza
Tribunale di Varese del 22 febbraio 2013
(Responsabilitą del
blogger per le affermazioni diffamatorie provenienti dai
frequentatori del sito - Analisi dei
fatti - copyright Diritto Penale Contemporaneo)
- Cassazione
penale, sezione V, sentenza n. 44126 del 29 novembre 2011
( Post diffamatorio sul
giornale on line: esclusa la responsabilitą del direttore - Analisi
dei fatti - copyright Altalex )
- Corte
di Cassazione, sentenza n. 35511 del 1 ottobre 2010
- Tribunale
di Aosta sentenza n. 553 del 26 maggio 2006
(Responsabilitą del
titolare di un blog)
|
V
|
Responsabilitą
penale del Blogger a riguardo dei contenuti lesivi pubblicati
sulle pagine Web del rispettivo Blog da lui gestito e/ in
compartecipazione con terzi
|
5^ Sezione Penale Corte di Cassazione sentenza
n. 12546/2019
La normativa di legge italiana prevede
esplicitamente la responsabilitą giuridico-legeale di qualsiasi persona
che
gestisca personalmente (direttamente)
e/o tramite terzi admin, un proprio
diario digitale (Blog), che
risulti visibile sul Web.
Nella fattispecie della quaestio relativa alla natura dei commenti
rilasciati
su qualsiasi blog / forum, da parte di terzi visitatori (internauti), sia
registrati che visitatori anonimi, il blogger /
admin ne risponde legalmente, in particolar
modo quando pur avendo presa visione dei contenuti (per l’approvazione
dei vari
post-commenti rilasciati da terzi) e specialmente nel caso di commenti
lesivi –
offensivi e/ denigratri, il blogger / admin non ne effettua la
rimozione e li
mantiene visibili per la lettura da parte di terzi.
Questo atto, cioč la non immediata
azione-intervento del blogger / admin nella rimozione del commento
lesivo,
equivale secondo le norme di legge ad avere cagionato tale evento, come
espressamente definito dall’articolo nr.40 / 2^ comma del codice di
diritto
penale della legge Italiana:
Nessuno
puņ essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se
l'evento
dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non č
conseguenza
della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire,
equivale a
cagionarlo.
Vedasi Dottorato di
ricerca sul tema Il
rapporto di causalitą nei reati omissivi
Pertanto, ne risulta evidente la
responsabilitą del blogger, il quale non intervenendo tramite
cancellazione del
post / commento, permette che qualsiasi citazione e/o commento
rilasciato da
terzi e che risulti lesivo-offensivo della reputazione di altri terzi,
sia
visibile e risulti condivisibile da altri terzi, i
quali in molti casi replicano e provocano
reazioni a catena di commenti spesso ulteriormente offensivi e lesivi,
innescando una spirale senza fine.
In sintesi, come citato nella sentenza
della
cassazione nr.12546/2019, la responsabilitą legale dei blogger č un
dato di
fatto.
Inoltre e necessario sottolineare che i
vari
blog presenti su server fisici
(Hardware) situati sul
territorio Italiano, non godono delle varie garanzie
costituzionali italiane come previsto dalle norme relative al sequestro
della
stampa. Infatti, le autoritį giudiziarie italiane possono disporre ed
attuare nell’ottemperare
secondo le linee guida del principio di proporzionalitą, il sequestro
preventivo del web ove risulti pubblicato il blog che contiene commenti
lesivi
(oppure solo delle pagine relative),
i quei casi specifici ove vengano
ravvisati i principi : periculum
in mora et fumus
commissi delicti .
Nella fattispecie, viene
imposto alla societą
fornitrice dei relativi servizi di rete internet, di attivare la
procedura (di
urgenza), ed oscurare la visibilitą della o delle pagine ove sono stati
pubblicati commenti lesivi, impedendo l’accesso de facto a tutti gli
utenti,
fino ad avvenuta rimozione dei contenuti offensivi.
(vedasi gli art. 14-15-16 del
Decreto Legge Italiano nr. 70 del 9 Aprile 2003)
ADDENDUM
European
Court of Human Rights - Section Three (Judgment
of March 9, 2017 n. 74742/14)
Una
importante
precisazione riguarda la quaestio della implementazione di filtri nella
pubblicazione di contenuti inappropriati. Tali procedure si rendono
necessarie
per evitare conseguenze di carattere penale ai vari responsabili di
Blog e
Forums, in quanto intermediari di un
servizio di carattere pubblico, con l’obbligo di vigilare ed approvare
o meno i
commenti rilasciati dagli utenti, prima che vengano pubblicati sui
rispettivi
portali e siti Web.
Pertanto,
qualora tale azione di controllo
preventivo, venga efficacemente attuata dai vari responsabili di Blog e
Forum,
viene de facto esclusa una qualsiasi tipologia di responsabilitą
personale degli
Admin / Responsabili legali, in quanto essi, avendo compreso la gravitą
ed offensivitą
dei contenuti dei vari commenti, hanno prontamente cancellato i testi e
provveduto a segnalare come indesiderato, il o gli autori (utenti
visitatori).
Un caso
specifico č stato trattato dalla Terza
Sezione della Corte Europea dei Diritti Umani, attraverso la
pubblicazione
della 9 marzo 2017, n.
74742/14 (caso Rolf Anders
Daniel Pihl vs Corte di Cassazione Svedese). In tale sentenza
sono stati
ben definiti e chiariti i limiti delle responsabilitą legali degli
Admin e
Bloggers, per quanto riguarda i commenti rilasciati da utenti
visitatori che contengano
affermazioni diffamatorie nei confronti di terzi e/o incitazioni alla
violenza
ed odio razziale.
Onde
prevenire inappropriate generalizzazioni
su tutti i casi, č necessario precisare sotto il profilo prettamente
giuridico,
che tutte le sentenze della Corte europea, relative alle responsabilitą
dei vari
soggetti quali fornitori di servizi in rete (persone fisiche e/o
giuridiche)
deve esserne escluso il metodo generalista di assegnazione automatica
della
responsabilitą legale a riguardo dei responsabili e/o Admin di Blog e
Forums
(in quanto intermediari di un servizio di carattere pubblico), ove i
commenti
rilasciati dai vari utenti visitatori vengano prontamente cancellati
dagli
stessi Admin, qualora rapresentino delle evidenti violazioni alle norme
di
legge ed alle Netiquette.
Risulta
sempre applicabile, il principio di
responsabilitą legale di tali soggetti (Bloggers / Admin), qualora essi
non
provvedano autonomamente ed automaticamente e/o dietro formale
richiesta
presentata da terzi, a cancellare tempestivamente commenti
inappropriati e
lesivi della dignitą delle persone, che risultino essere stati
rilasciati dai
vari utenti.
Altresģ, i
Bloggers ed Admin, sono chiamati a
segnalare prontamente alle autoritą competenti, tutti i riferimenti ad
affermazioni
e commenti rilasciati dagli utenti di blog e forums, che incitino
all’odio e alla
violenza.
Fonti documenti
- Copyright:
- Corte di
Cassazione Italiana (2019)
- Camera
dei Deputati Italiana (2003)
- Dottorato
di Ricerca Univ.Napoli (2017-2018)
- Enciclopedia Italiana Treccani
- Ministero della Giustizia Italiana (Data Base Sentenze CEDU con
traduzione Italiana) Link
- Domestic LawSection 5 (Act on
Responsability for Electronic Bulletin Boards - Strasbourg Case-Law)
Axel
Springer AG v. Germany [GC], no. 39954/08, § 83, 7 February 2012 |
Delfi AS v.
Estonia, no. 64569/09, 10 October 2013 |
Delfi AS
v. Estonia [GC], no. 64569/09, §§ 18-19, 114-116, 137, 139, 142-143 and
162 , ECHR 2015 |
Magyar
Tartalomszolgįltatók Egyesülete and Index.hu Zrt v. Hungary, no. 22947/13, §§ 57, 69, 82 and 86, 2 February 2016 |
Pfeifer v.
Austria, no. 12556/03, § 35, ECHR 2007‑XII |
Von
Hannover v. Germany, no. 59320/00, § 50, ECHR 2004 VI |
Von
Hannover v. Germany (no. 2) [GC], nos. 40660/08 and 60641/08, §§ 98-99, ECHR 2012 |
|
Segue citazione del
comunicato
ufficiale dell'ordine dei
giornalisti di Milano, che denuncia il fatto delle troppe notizie
inventate e conseguenti condanne inflitte dalla Magistratura:
Fonte: Copyright Ordine dei Giornalisti di Milano
(Link) Lunedģ,
24 novembre 2003
|
|
§III
|
IL CASO MEDIATICO "MDB"
|
Note informative relative alla relazione finale inerenti allo studio
giuridico documentale
del caso mediatico del Metodo Di Bella (MDB)
Per
questioni di carattere tecnico e giuridico, viene pubblicata unicamente
una sintesi dell'ultima parte della versione in lingua Itaiana, della
relazione finale redatta da parte dell'ufficio legale Rechtsabteilung
DFWS dell'Istituto VFF Mare Nostrum e.V. NPO - Österreich.
A
seguito dell'utilizzo illecito effettuato da terzi non autorizzati,
relativamente alle informazioni ed analisi storico-giuridiche contenute
nello studio interdisciplinare super partes svolto dal produttore del
film documentario (VFF
Institute Mare Nostrum e.V. NPO Österreich)
sul caso MDB, onde prevenire ulteriori diatribe di natura polemica, si
č reso necessario attuare una procedura di download tramite specifiche
autorizzazioni nominali, al fine di continuare a permettere a terzi la
consultazione
gratuita di tutti i documenti che
risultavano essere giį stati pubblicati nel portale ufficiale del VFF
Institute Mare Nostrum e.V.,
fino alla data del 31.12.2019, nelle specifiche pagine Web (html) in
lingua italiana.
Nel W.W.W. da anni si č diffusa in modo incontrollato (digital pandemic) la deprorevole prassi del "copia ed incolla /
drag & drop" caratterizzata da pubblicazioni
non autorizzate dai legittimi autori.
Onde evitare il dilagare di tale prassi, tipicamente presente in blog e
forum di dubbia attenbilitą, i quali contravvengono alle norme di legge
in materia nonchč alle regole delle comunitą virtuali e dei social networks (Etiquette in technology), a partire
dalla data del 01.01.2020 la consultazione degli atti documentali
relativi allo studio indipendente di natura storico-giuridica,
svolto dall'VFF Institute Mare Nostrum e.V. NPO Österreich nel periodo
2014 - 2018, verrį attuata unicamente tramite download autorizzato a
seguito di concessione di licenza gratuita, secondo modalitą attuative
descritte nei paragrafi successivi I / II
Questa
procedura si attua unicamente previa richiesta formale che gli
eventuali interessati potranno inviare tramite emails certificate
(PEC), all'attenzione dell'ufficio legale del VFF Institute Mare
Nostrum e.V. NPO Österreich, al seguente indirizzo email:
|
marenostrum.films.at (AT) protonmail (DOT) com |
Le emails di
richiesta per l'ottenimento della licenza gratuita di
consultazione dei documenti, potranno essere inviate dai diretti
interessati, in lingua inglese o italiana.
Tutte le richieste che perverranno tramite
emails PEC, riceveranno risposta positiva e/o negativa entro
e non oltre 15gg dalla data di ricevimento di ogni specifica richiesta.
In caso di esito negativo e non accettazione della domanda di
autorizzazione presentata da terzi, non verranno fornite note
informative e spiegazioni dettagliate della motivazione (rifiuto della domanda per non
ammissibilitą della richiesta)
L'Ufficio legale Rechtsabteilung
DFWS
del VFF Institute Mare Nostrum e.V. NPO Österreich, si riserva ogni
diritto a proprio insindacabile giudizio, di accettare o meno le varie
richieste di autorizzazioni per il downlaod dei documenti di seguito
elencati, dato specifici criteri di valutazione, atti a prevenire e
rifiutare qualsiasi tipologia di richiesta formulata e presentata da
terzi, che non risulti conforme a quanto stabilito dal CDA del VFF
Institute, secondo le specifiche direttive AGB § 8RC46/2019.
Non verranno accettate
emails che risulteranno essere state inviate da
accounts anonimi, da providers generici, tramite social networks et
similia.
Solo emails certificate
(PEC), verranno prese in considerazione.
Tutte le richieste che
perverranno tramite altre tipologie di emails,
saranno automaticamente cancellate e non sarį inviata alcuna tipologia
di risposta.
|
HINWEIS:
-
I documenti di seguito elencati sono protetti contro le manomissioni,
modifiche e copie digitali tramite tecniche standard di
copia-incolla,
screenshot ed altre procedure di editing.
- Tutti i documenti di seguito elencati, sono di unica proprietą del
VFF Institute Mare Nostrum e.V. NPO Österreich, in quanto unico
autore e sono tutelati giuridicamente dalle norme di legge
Austriache sul diritto d'autore, .
-
Viene concesso l'utilizzo come consultazione documentale a titolo
gratuito a terzi, ma a tempo determinato e per un massimo di 5
letture (possibilitį di apertura di ogni singolo file per 5
volte),
al cui superamento del termine, i relativi files si auto-cancellano.
-
Č vietato copiare, modificare e/o estrarre parti dei documenti anche
tramite screenshots, per qualsiasi utilizzo, compreso la copia
digitale per fornire a terzi non autorizzati, tali
documenti.
- Č vietato stampare tali
documenti per qualsiasi uso, essendo protetti con PW.
- Il
mancato rispetto delle norme legali, come definito nella licenza
gratuita per la consultazione dei vari documenti,
comporta
automaticamente una azione penale nei confronti dei trasgressori.
1-MDB-FilmDoc-Info-(ITA).pdf |
2-MDB-FilmDoc-Note-Legali-(ITA).pdf
|
3-MDB-FilmDoc-Dettagli-(ITA).pdf
|
4-MDB-FilmDoc-Vero-o-Falso-(ITA).pdf
|
5-MDB-FilmDoc-WYRIWOT-(ITA).pdf
|
6-MDB-FilmDoc-Readability-Index-(ITA).pdf
|
7-MDB-Film-Documentaire-(FRA).pdf
|
8-MDB-Film-Documentaire-Vrai-ou-Faux-(FRA).pdf
|
|
Ulteriori
informazioni e maggiori dettagli, sono stati pubblicati
nei seguenti comunicati stampa ufficiali (solo in lingua italiana), redatti
dall'ufficio legale
del VFF Institute Mare Nostrum e.V. NPO Österreich, a
riguardo del controverso
caso del "Metodo Di Bella".
Nel corso dei 4 anni di studio svolto dai vari
Rechtsabteilungen (sezioni
competenti dell'ufficio legale del VFF Institute)
a riguardo degli atti e documenti ufficiali relativi al caso del Metodo
Di Bella, in quanto premessa per la preparazione alla produzione e
realizzazione di questo nostro primo film documentario, si č reso necessario chiarire
alcuni aspetti relativi ad articoli contententi informazioni divulgate sul
Web da parte di terzi (giornalisti,
bloggers e provocatori seriali)
ove sono state riscontrate incongruenze nonché arbitrarie affermazioni
palesemente errate e prive di qualsiasi fondamento, riguardanti
l'Istituto VFF Mare Nostrum e.V. Österreich e la propria posizione (dal
punto di vista giuridico e scientifico), sul caso del Metodo Di
Bella.
Nei documenti, vedi link di seguito,
il lettore potrį trovare maggiori delucidazioni in merito a tali
argomenti e comprendere ove si trovi il reale confine fra la veritą dei
fatti (comprovata su base documentale)
e le affermazioni fuori luogo e
prive di reale attinenza ai fatti, rilasciate da terzi con l'unico
scopo di provocare inutili e sterili polemiche dibattimentali.
- Accesso con login -
Presse-Aussendung-2019-12
|
Comunicato stampa per smentita articolo Secolo d'Italia del
27.02.2019 sul caso del Metodo Di Bella |
|
- Ultimo aggiornamento del
31.11.2024 (vedi Addemdum*)
|
Il
presente comunicato, non deve essere interpretato in nessuna forma,
come critica e/o deligittimazione dell'operato professionale del Dr. Giuseppe Di
Bella, dei suoi collaboratori e delle persone che hanno rilasciato una specifica intervista sul tema del Metodo Di Bella.
Lo scopo di questa nota informativa di precisazione č unicamente quello
di evitare qualsiasi errata interpretazione dei fatti da parte di terzi
non informati adeguatamente sulla complessa vicenda del MDB.
Chiunque
utilizzi le successive note
informative, al fine di elaborare e pubblicare articoli e/o comunicati
che non rispettino le norme di legge, cioč risultino con contenuti
pretestuosi relativi a qualsiasi forma di critica e/o polemica
denigratoria e/o
diffamante nei confronti di terzi, ne dovrį rispondere alle
autoritą competenti, nelle rispettive sedi di competenza territoriale,
secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.
In data
16.01.2020 l'ufficio legale Rechtsabteilung DFWS
del VFF Institute Mare Nostrum
e.V. Österreich, in quanto produttore del film documentario, ha preso
visione di una intervista
pubblicata sulla piattaforma di condivisione pubblica di video (Youtube).
L'intervista era stata rilasciata da una paziente sottopostasi volontariamente al
Metodo Di Bella, in contemporanea alle cure mediche ufficiali.
(Intervento
chirurgico, radio terapia e chemio-terapia in forma ridotta - vedi in particolare
al min. 3:00 / 3:53)
L'intervista era stata segnalata da parte dell'EDV Abteilung del VFF Institute Mare Nostrum
e.V. Österreich, all'ufficio centrale Rechtsabteilung del VFF Institute stesso, nel mese di Dicembre 2019 (data di pubblicazione sulla piattaforma di condivisione pubblica di video - Youtube).
Si
sono poi resi necessari circa 30 gg per i tempi tecnici relativi alle
traduzioni dall'italiano al tedesco, dato anche le festivitį del
periodo di fine anno 2019.
Nel totale rispetto della vicenda personale
della paziente e della sua famiglia, č stata analizzata l'intervista
integrale in modo particolare per le dichiarazioni sulle sequenze
temporali di attuazione delle metodologie di cura (Terapie mediche
ufficiali e MDB).
A
seguito di approfondita visione ed attenta interpretazione delle
singole dichiarazioni rilasciate dagli intervistati, sono state
riscontrate delle sostanziali contraddizioni nel merito delle linee guida del MDB (efficacia
del Metodo su pazienti pre-trattati) rispetto a quanto
documentato dal film documentario prodotto, sulla base dei documenti
presi in esame dall'ufficio legale Rechtsabteilung DFWS del VFF
Institute Mare Nostrum
e.V. Österreich, nel periodo 2014 - 2018.
Di conseguenza,
in ottemperanza alle norme di deontologia professionale, in data
17.01.2020, tramite email, sono stati richiesti direttamente allo
studio medico del Dr. Giuseppe Di Bella, chiarimenti
medico - scientifici a riguardo della questione, che si puó riassumere
in questo concetto:
"Interazione ed eventuali benefici scientificamente e clinicamente comprovabili a carico del Metodo Di Bella,
nei casi di interazione contemporanea con i protocolli oncologici ufficiali"
In data 30.01.2020, lo studio medico Di Bella ha
inviato una generica risposta che in sintesi afferma il fatto che il
Metodo Di Bella:
Nel totale rispetto delle norme di legge sulla
protezione dei dati personali, si dichiara che l'ufficio legale Rechtsabteilung DFWS del VFF
Institute Mare Nostrum
e.V. Österreich, non ha presentato allo studio medico del Dr. Giuseppe Di Bella, alcuna
richiesta relativa a consultazione alle cartelle cliniche specifiche
del caso medico oggetto dell'intervista, ne per altri dati inerenti a
singole persone, in quanto argomenti non di interesse ai fini della richiesta di chiarimento nel merito scientifico.
Queste
sono le domande sottoposte in seconda istanza allo Studio Medico Di
Bella, al fine di ottenere delucidazioni nel merito e per le quali
abbiamo ricevuto ampie ed esaustive informazioni medico-scientifiche
che hanno chiarito definitivamente la quaestio sottoposta.
Domande sottoposte:
....quale sia il criterio base applicato, nel definire e
decidere che tali terapie convenzionali risultino compatibili con il
MDB, ai fini di una completa guarigione e remissione dello / dei
specifici tumori riscontrati nei pazienti. |
.. come vengono definite le procedure clinico-mediche che riguardano sia l'intervento
chirurgico, la Radioterapia e la Chemioterapia (singolarmente o insieme), nella
definizione di specifici protocolli MDB per ogni singolo paziente. |
...quale
era la esatta posizione scientifica del Prof. Luigi Di Bella su tale
complesso tema, visto che piś volte da Lui stesso dichiarato, non
ammetteva la interazione fra il MDB in quanto definito da egli stesso
"atossico nelle diverse modalitį applicative per ogni singolo
paziente", rispetto alle terapie mediche ufficiali. |
Onde evitare che terzi possano dedurre errate e/o pretestuose
considerazioni di "Velate critiche al Metodo Di Bella", nelle sopra
elencate riflessioni e nelle successive analisi, ai fini unicamente di
una informazione obiettiva e basata su dati reali, comprovabili sulla
base degli eventi realmente accaduti, risulta necessario precisare che l'ufficio
legale Rechtsabteilung DFWS del VFF
Institute Mare Nostrum
e.V. Österreich, ha obbligo di dovere considerare tutte le variabili
possibili di considerazioni nel merito anche scientifico, ove vengano
ravvisate delle incongruenze e/o assenza di approfondimenti tematici, a
seguito di nuovi eventi verificati, onde evitare che i lettori e gli
spettatori del film documentario possano rimanere influenzati nelle
loro riflessioni personali.
La vicenda della intervista sopra citata, pone inevitabilmente chiunque a fare delle riflessioni di merito:
Pertanto siamo difronte ad una contraddizione
medico-scientifica del Metodo Di Bella, oppure ad una differente posizione nei confronti della
medicina ufficiale e dei suoi reali benefici, comprovabili sulla base di dati statistici pre-clinici e clinici?
|
La logica conseguente di questa analisi pone la seguente quaestio:
Quali sono le ragioni scientifiche per cui il Metodo Di
Bella, nei vari protocolli definibili ad hoc per ogni singolo paziente, puó
conciliare una interazione con i protocolli ufficiali oncologici nella
fattispecie: Radioterapia, Chemioterapia e/io intervento chirurgico preventivo
e/o a priori in caso di recidive aggressive?
|
Nei due Focus (Part 7) (Part 8)
sono state presentate al pubblico, una sintesi delle interviste
registrate nel luglio del 2015, a pazienti che si erano sottoposti
volontariamente al Metodo Di Bella. Si tratta di pazienti sia
pre-trattati che pazienti che non si sono mai sottoposti alle terapie
medico-oncologiche ufficiali.
Ogni singola intervista, presenta una didascalia di precisazione. Nella
fattispecie dei singoli casi di pazienti "Non-pre-trattati", cioč che
non hanno mai attuato alcun protocollo medico-oncologico ufficiale,
come dichiarato dagli stessi intervistati, risulta ovvio dedurre che
siano intercorsi dei fattori risolutivi direttamente legati alla
terapia impiegata che hanno comportato il raggiungimento di un
risultato
finale positivo per i singoli pazienti.
Ma č altrettanto necessario ed obbligatorio precisare che sussiste una
sostanziale differenza fra l'affermazione generica di "Risultato
positivo", come dichiarato dagli stessi pazienti, dalla definizione con
valore scientifico (medico), della totale guarigione e remissione della
malattia.
Per questo motivo, nel 2018, sono stati richiesti ai vari pazienti
intervistati nel luglio 2015, di fornire dei certificati medici
aggiornati sul loro stato di salute, al fine unico di verificare su
base documentale, la reale situazione di remissione dalla malattia,
come peraltro risulta in modo inequivocabile dallo stato psico fisico
dei singoli pazienti "Non pre-trattati" intervistati.
Il compito del giurista č quello di applicare le procedure di
valutazione e verifica di congruitą delle affermazioni e delle
dichiarazioni comprovate su base documentale, secondo le procedure
previste dai termini delle leggi. Non spetta al giurista affermare nel
merito scientifico (medico), la validitą o meno di una qualsiasi
trattamento / procedura medico-clinica.
Tale compito č di unica competenza delle commissioni medico-scientifiche e delle Istituzioni sanitarie,
le quali saranno facilitate nella consultazione
degli atti documentali, dal lavoro dei giuristi che hanno
parallelamente e senza alcuna tipologia di condizionamento
operativo-attuativo, svolto una azione di pre-filtro, fra le
affermazioni non comprovabili su base documentale certa e quelle che
presentano tutti gli atti (cartelle cliniche, esami e certificati), in
modalitą conforme con le norme di legge vigenti.
In sintesi, questo č stato ed č lo scopo unico di questo primo film documentario prodotto dal VFF
Institute Mare Nostrum
e.V. Österreich sul controverso caso mediatio del Metodo Di Bella.
Come sopra enunciato, sulla base di un preciso
obiettivo di massima trasparenza, sono stati presentati assieme nelle
interviste Focus (Part 7) (Part 8), i casi di pazienti pre-trattati e non pre-trattati, che si sono sottoposti volontariamente al Metodo Di Bella.
Questa tipologia di confronto diretto, permetterį a chiunque risulterį
interessato ad ulteriori approfondimenti tematici, di prendere visione e valutare con
estrema facilitą ed obiettivitį, sia le importanti considerazioni
rilasciate da Accademici ed Oncologi Italiani, sia le specifiche
risposte e chiarimenti storici forniti dagli altri intervistati, quali :
- Gli eredi del Prof. Luigi Di Bella
- L'Ex-Magistrato Carlo Madaro
- Il Dr. Vigildo Ferrari, Farmacista di fiducia del Prof. Luigi Di Bella
- Il Prof. Peter G. Fedor-Freybergh - Editor-in-Chief Neuroendocrinology Letters
- Una selezione dei Pazienti che volontariamente si sono sottoposti al Metodo Di Bella (vari protocolli)
Come cornice a questa sintesi di interviste, gli spettatori potranno prendere visione di numerosi documenti originali alcuni dei quali inediti, presentati in formato digitale e completati da didascalie in evidenza.
Per decisione del team della regia, non sono presenti figure di
intervistatori che troppo spesso risultano essere totalmente inutili ai
fini della informazione, in quanto rappresentano solo una forma vetusta
ed anacronistica di autoreferenzialismo giornalistico. Solo per
l'intervista al Dr. Adolfo Di Bella, č presente una voce fuori campo
relativa all'intervistatore (madre lingua Francese)
che pone le domande selezionate sulla base di specifiche finalitą di
chiarire in modo obiettivo agli spettatori, la posizione del Dr. Adolfo Di
Bella (deceduto nel gennaio 2024), rispetto alle informazioni divulgate negli anni da giornali su
carta
stampata e successivamente tramite articoli pubblicati sul Web (giornali on-line, blog, forum).
I lettori e gli spettatori, prendendo visione del film documentario,
potranno usufruire in un blick, di una ampia visione dei fatti
realmente accaduti nell'arco di 20 anni e ricomposti in ordine
cronologico (argomentazioni e controversie) che risultano di facile comprensione anche per chi non ha mai sentito parlare del controverso caso del Metodo Di Bella.
§2 |
CONTRA FACTUM NON VALET ARGOMENTUM? |
PREMESSA:
Per ogni reale e definitiva guarigione da qualsiasi malattia,
indipendentemente dai singoli casi, si deve sempre gioire per il malato
che ha riottenuto il bene piś prezioso che esista e che troppo spesso
viene messo sullo stesso piano di questioni materiali e condizionato da
fattori economici, in alcuni casi anche speculativi.
Al tempo stesso si deve anche riconoscere e rispettare
l'impegno di chi ha assistito ed operato professionale per il bene del
malato stesso, dalla fase della diagnosi fino alla completa guarigione.
|
Non molte persone conoscono il problema del File-drawer,
termine coniato nel 1979 da Robert Rosenthal Distinguished Professor of
Psychology presso l'Universitą della California, conosciuto per i suoi
studi fra i quali "Effetto
Aspettativa o Effetto Rosenthal - Pygmalion effect".
Trattasi della distorsione dei risultati di studi ed esperimenti
condotti tipicamente in campo medico-scientifico e dell'aspettiva,
riposta in relazione dai ricercatori, che influenza i soggetti stessi
dell'esperimento.
The
exclusive brands are then marketed with a gimmick called "impact
factor" – a score for each journal, measuring the number of times its
papers are cited by subsequent research... / Yet it is a deeply
flawed measure, pursuing which has become an end in itself – and is as
damaging to science as the bonus culture is to banking.
|
Pił precisamente, il termine File-drawer si riferisce alla distorsione introdotta nella letteratura
scientifica da una pubblicazione selettiva e dalla tendenza a presentare
risultati :
- solo positivi per un determinato studio (conformitą a determinate direttive => studio non obiettivo => scarsa attendibilitą).
- principalmente negativi, nei casi di controverifica su studi che risultano essere non in linea con il pensiero unico scientifico
(basso livello Impact Factor).
Indipendetemente da tali situazioni, rimane la condicio d'obbligo che tutti i dati pubblicati per un qualsiasi studio-ricerca, debbano risultare totalmente conformi a specifiche modalitą di presentazione (obiettivitį ed attendibilitą dei dati),
nonchč comprendere una completa base documentale di conferma, secondo i
criteri di validazione giuridico-legale dei documenti presentati.
Alcune persone confondono tale questione, con l'Effetto Golem,
in
cui le basse aspettative portano a una diminuzione delle prestazioni
nei risultati dell'esperimento stesso.
La questione File-drawer,
tratta delle problematiche relative alla invaliditą di molti dati
scientifici che molto spesso sono
totalmente falsi ed č in diretta correlazione con il controverso caso
del
Metodo Di Bella e della Sperimentazione clinico medica del 1998.
Di seguito riassumiamo un
concetto semplificato, dei
criteri di
analisi matematica a riguardo dello studio pubblicato nel 2005 su PLOS
Medicine:
Why Most Published
Research Findings Are False?
( Perchč la
maggior parte dei risultati di ricerca pubblicati sono falsi?)
Research
Findings and True Relationships
Copyright 2005 - PLOS
Medicine - Fonte: Link
SPIEGAZIONI dei TERMINI della TABELLA |
Dopo
che una ricerca ha raggiunto un significativo livello statistico
formale, la probabilitą post-studio che sia vera č data dal valore
predittivo positivo, PPV.
Il PPV č anche la probabilitą complementare di ciņ che Wacholder
ha definito "la probabilitą del rapporto falso positivo"
Nella tabella si ottiene PPV = (1 - β) R / (R - βR + α).
Un risultato di ricerca č quindi pił probabile che sia vero o falso se
(1 - β) R> α.
La maggioranza di chi effettua le controverifiche dei dati dipende dal
valore = 0,05, questo significa che un risultato di ricerca č pił
probabile possa essere falso se (1 - β) R> 0,05.
Quello
che preoccupa ed č sottovalutato, sono i criteri di pregiudizio e la
effettiva validitį - conformitį dei controtest indipendenti (di
verifica) effettuati in tutto il mondo da altri team di ricerca, che
difficilmente possono essere definiti "Controllati e certificati con
validitį legale" e che spesso contribuiscono a distorcere la realtį dei
dati e comportare probabilitą molto basse che i risultati della ricerca
primaria siano effettivamente veri.
Nota:
Per maggiori approfondimenti,
consultare l'articolo originale in lingua
Inglese. Copyright 2005 - PLOS
Medicine - Fonte: Link
La traduzione in Italiano
effettuata dall'Istituto VFF, non é letterale
1:1 al testo, ma un riassunto semplificato, per facilitare la
comprensione ad utenti non esperti in materia di statistica. |
Per quale ragione abbiamo affrontato il tema del File-drawer ?
A
seguito di una approfondita valutazione da parte dell'ufficio legale
Rechtsabteilung DFWS del VFF Institute Mare Nostrum e.V. Österreich, su
base obbligatoriamente documentale per ogni singolo caso clinico da inserire nel film documentario,
ai fini della selezione delle testimonianze di alcuni pazienti dello
studio medico del Dr. Giuseppe Di Bella, sono stati presi in esame
anche pazienti pre-trattati con chemioterapia, radioterapia e/o
chirurgia che si sono in seguito volontariamente sottoposti a specifici
protocolli del MDB, in quei casi ove le terapie
medico-oncologiche ufficiali non avevano ottenuto i risulti positivi
prospettati.
Nonostante alcuni di questi casi di pazienti oncologici pre-trattati
abbiano presentato certificati medici di remissione totale, tali
risultati risultano di difficile interpretazione, in quanto vi č
consapevolezza che vi siano delle obiezioni fondate su basi
scientifiche, nel attribuirne l’esito positivo al solo Metodo Di Bella.
Dato
la complessitą di ogni singolo caso clinico, onde evitare inutili
polemiche su questioni di chi abbia ragione e/o sia in errore di
valutazione scientifica, é necessario sottolineare che le analisi di
seguito presentate sono da considerarsi nel quadro di "Ipotesi" e
pertanto viene usato il condizionale d'obbligo, poichč in rispetto
delle norme di deontologia professionale e di trasparenza informativa,
si deve precisare quanto segue:
1
|
Ogni caso clinico (paziente e relativa diagnosi), č singolare e non č mai identico agli altri casi pur con simile diagnosi. De facto
sussistono numerose variabili che distinguono ogni malato oncologico da altri
malati oncologici (Differenti
stili di vita e differenti cause, con-cause che hanno determinato il
manifestarsi della o delle malattie a carico di singoli pazienti).
|
2
|
Non
esiste un individuo che abbia l'identico fattore di reattivitą a
specifiche terapie oncologiche. Esistono solo dei gruppi di tipicitą,
entro i quali sussistono numerose variabili che influenzano anche con
risultati opposti (falsi positivi e falsi negativi), i dati finali di
statistica.
|
3
|
Nessun
sistema immunitario di un essere umano č identico ad un altro, in quanto
intervengono diversi fattori sia biologici che esogeni (ambiente e stile di vita pre-malattia), che influenzano in modo imprevedibile sia il decorso dell'evoluzione nella fase iniziale della malattia, che il decorso (positivo-negativo) della fase conseguente che puó portare alla guarigione completa, alla cronicitą della malattia o al decesso del paziente (Worst-case scenario).
|
4
|
Il
fattore di risposta ad una singola terapia per ogni singolo paziente,
non corrisponde automaticamente ad una identica risposta (per lo stesso
paziente)
in caso di multiterapie di tipo farmacologico ed ove si sia anche
intervenuto o si debba intervenire tramite chirurgia invasiva.
|
5
|
Non
esiste una diretta e ripetitiva correlazione fra risultati previsti e
risultati ottenuti, in qualsiasi patologia oncologica trattata su
individuo o individui appartenenti a classi di valutazione che
presentano un fattore di minimo comune denominatore di risposte attive
alla o alle specifiche terapie, sia singolarmente che in seguenza (Chemio, Radio, Chirurgia ed Immunoterapia).
|
6
|
Per
ogni singolo malato oncologico, allo stato attuale delle conoscenze,
non č possibile affermare e determinare in modo assoluto tramite
comparazione dei risultati effettivi, la validitą scientifica e medica
di una qualsiasi tipologia di terapia oncologia (cosidette alternative),
poichč una volta che si interviene in prima istanza con una qualsiasi
terapia nei confronti di un singolo paziente oncologico, de facto se ne
influenza in modo irreversibile, il decorso della possibile ed
auspicabile guarigione.
In questo senso, una qualsiasi interazione esercitata sul sistema
immunitario di qualsiasi paziente oncologico, ne modifica a volte in
modo anche irreversibile, il decorso di guarigione preventivato,
rispetto a qualsiasi intervento terapeutico ulteriore.
Nel caso di pratiche medico-cliniche (multi terapie)
attuate in modalitą conseguenziale e/o parallela, la questione diventa
ancora piś complessa poichč non č possibile resettare il decorso
clinico del paziente, riportandolo ad uno stato inziale di "Pre-Terapia".
|
7
|
Qualsiasi paziente che sia stato sottoposto ad uno dei vari protocolli oncologici
attualmente ufficialmente riconosciuti in ambito scientifico
internazionale, qualora egli venga sottoposto ad altri protocolli e/o
metodi non riconosciuti e non sufficientemente documentati attraverso
specifiche modalitį di predisposizione della documentazione pre-clinica
/ clinica, tali pazienti se non monitorati secondo standard
internazionalmente riconosciuti, non possono rappresentare una base di
partenza per una valutazione obiettiva dei risultati ottenuti da
terapie non ufficialmente riconosciute ed applicate successivamente a
metodologie e terapie cliniche scientificamente approvate.
Allo stesso tempo, un decorso positivo, cioč di guarigione parziale,
temporanea e/o di remissione completa, da verificarsi e certificare
attraverso gli standard scientificamente riconosciuti in ambito
clinico, orbene il risultato positivo raggiunto non potrį mai essere
totalmente assegnato a carico (Benefit netto, cioč senza i danni collaterali => vantaggio)
dell'ultima terapia applicata, poichč precedentemente hanno giį
interagito sul paziente oncologico, sia in positivo che in negativo,
altri fattori i quali possono avere indotto ed avviato dei processi
reattivi (positivi e/o negativi)
nel paziente oncologico, che a loro volta si possono manifestare con
una determinata latenza temporale e/o in presenza di fattori (Trigger) esterni anche di tipo imprevedibile.
Pertanto non č ammissibile scientificamente assegnare il livello di risultato positivo conseguito, solo ed unicamente
all'ultima terapia applicata ad un qualsiasi paziente oncologico,
nell'ambito di procedure pre-clinche e/o cliniche ove sono state
applicate al singolo paziente, diverse e conseguenziali modalitą
terapeutiche (sia ufficialmente riconosciute che cosidette alternative).
Come gią
espresso, qualsiasi intervento terapeutico, attiva dei meccanismi di
risposta da parte dell'organismo del paziente oncologico, per cui molto
spesso la pratica clinica procedere per esclusione dei fattori negativi
a vantaggio di quelli positivi, pur rimanendo gli effetti negativi che
influenzano il decorso della guarigione del paziente oncologico, con
effetti variabili da soggetto a soggetto.
|
8
|
In questo complesso quadro di variabili, si comprende quanto sia
fondamentale il collegamento fra la ricerca di base e l'applicazione
nelle pratiche mediche pre-cliniche e cliniche attuate nel rispetto
delle normative (ICH GCP), delle conoscenze scientifiche
internazionalmente acquisite e condivise fra i vari ricercatori ed
operatori in campo oncologico, attraverso le pubblicazioni scientifiche
che presentino nello specifico, casi pratico-applicativi e non solo
ricerche sperimentali ancora in fase di definizione di procedure di
sperimentazione pre-cliniche.
|
Entrando nello specifico dei casi di malati oncologici che si sono
sottoposti volontariamente in seconda istanza o parallelamente al
Metodo Di Bella, ma che risultavano essere stati pre-trattati con
Chemioterapia, Radioterapia e/o Intervento chirurgico preventivo giį
effettuato prima dei cicli di Chemio o Radio, qualsiasi successiva
terapia applicata (anche in periodi successivi alle precedenti), l'ultima tipologia di terapia medica applicata non
puó in modo assoluto essere definita risolutiva con certezza matematica
al 100% , in particolar modo nei casi in
cui al fallimento terapeutico delle prime terapie (ad esempio quelle ufficiali),
si ricorra in seconda istanza a terapie alternative e si raggiunga un
risultato positivo di guarigione, chiaramente da valutare nella reale e
duratura remissione nel medio-lungo periodo.
Le ragioni nel merito scientifico, sono estremamente semplici da comprendere (vedasi sintesi nei 8 punti della tabella precedente).
Non č questa la sede per una discussione su base prettamente
scientifico-razionale, ma non č corretto dal punto di vista
deontologico, ammettere che sempre ed unicamente l'ultima soluzione ad
un problema, risulti l'unica soluzione vincente, cioč la soluzione con
reale ed unico effetto risolutivo positivo, chiaramente nei casi di
risultati positivi.
Č necessario precisare che dalle analisi di varie cartelle cliniche
storiche, sul caso del Metodo Di Bella, č risultato che molti pazienti
pre-trattati con terapie mediche convenzionali (alcuni in fase terminale), che successivamente avevano scelto
volontariamente di sottoporsi privatamente al MDB, non sono riusciti a
raggiungere una guarigione definitiva.
Ció nonostante, č stato rilevato che tali pazienti terminali, avevano ottenuto unicamente un
sollievo di tipo terapeutico che aveva permesso loro, di potere vivere gli ultimi
mesi di vita, con minori sacrifici fisici e minore livello di dolori (migliore livello di qualitą di vita).
Al tempo stesso č obbligatorio precisare che nei dati (vedasi rapporti ISTISAN) relativi alla mortalitą a 90 gg dei pazienti arruolati nella sperimentazione clinica del MDB, alla data
della chiusura del programma (31 Ottobre del 1998), risultava che 167 pazienti
erano
ancora vivi rispetto ai 347 pazienti
arruolati, cioč pari al 48%,
considerando che la prognosi definita era pari in media ad una
aspettativa di
vita inferiore a 3 mesi.
Al 15 Giugno 1999 (14
mesi dall’inizio della sperimentazione clinica) , risultavano
ancora vivi 88 pazienti su 347, cioč pari al 25,3%.
DATA
|
PAZIENTI
TOTALE |
PAZIENTI
VIVI |
%
|
|
PAZIENTI
DECEDUTI
|
%
|
FONTI
UFFICIALI
|
31.10.1998
(1*) |
347
|
167
|
48
|
|
182
|
5 |
|
15.06.1999
(2*)
|
347
|
88
|
25
|
|
259 (3*)
|
75
|
|
La
tabella č stata realizzata dall'ufficio legale dell'Istituto VFF Mare
Nostrum e.V. NPO - Österreich, sulla base dei dati presenti e
pubblicati nella colonna "Fonti Ufficiali"
NOTE:
(1*) : Data chiusura della sperimentazione
(2*) : Dopo 14 mesi
dalla data di inizio della sperimentazione ( Marzo 1998 )
(3*) : Nel dato riportato sono
compresi i pazienti non rintracciati!
Maggiori informazioni sono contenute nel Focus nr. 4 del film documentario.
I dati sopra citati, sono rilevabili nel documento ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanitą “Follow-up dello Studio
Sperimentale MDB al 15
giugno 1999” che risulta
essere stato poco divulgato attraverso i mass media.
Da i documenti storici presi in esame e dalle relative interviste
rilasciate dallo stesso Prof. Luigi Di Bella, si rileva che egli ha
sempre definito con determinazione, la sua personale opposizione ai
pre-trattamenti chemio-radio terapici ed agli interventi chirurgici
preventivi, sulla base delle sue personali conoscenze scientifiche ed
esperienze di studio effettuati in modo autonomo nel proprio
laboratorio e studio medico in Modena. Questi dati inconfutabili, risultano nei documenti conservati
nell'archivio storico di Modena, attualmente gestito dal figlio Dr.
Adolfo Di Bella, il quale ha riassunto in un libro biografico, numerosi
casi di pazienti che si erano rivolti al Prof. Luigi Di Bella nel corso
di decenni.
Pertanto, risultando ben chiara la netta posizione scientifica del
Prof. Luigi Di Bella, nei confronti di determinate terapie ufficiali
che si basano su Chemio-Radio Terapia, pur egli stesso utilizzando in
forma attenuata un chemioterapico nel suo protocollo, l'interazione
sinergica (tecnica mista) ed in contemporanea delle terapie ufficiali
con il Metodo Di Bella, sulla base dei documenti presi in esame per la
realizzazione del Film Documentario, allo stato attuale risulterebbe un
paradosso scientifico.
Dopo la sperimentazione clinica del 1998, il Metodo Di Bella non č
piś stato sottoposto ad alcun ulteriore programma di sperimentazione
pre-clinica, nonostante siano stati pubblicati vari studi da parte
della Fondazione Di Bella.
Non si comprendono le ragioni nel merito del diffuso mancato interesse scientifico per ulteriori approfondimenti
di aggiornamento su base scientifica, in quanto dopo 20 anni dall'ultima sperimentazione
clinica ed in funzione dei risultati pubblicati dalla stessa Fondazione
Di Bella, si desume che vi siano degli argomenti di possibile interesse
per la comunitį scientifica internazionale.
Nelle note di precisazioni seguenti (1) (2), vengono approfonditi alcune tematiche collaterali.
Risulta evidente a qualsiasi lettore, quanto l'errata
metodologia di divulgazione di informazioni parziali e/o incomplete,
sia molto diffusa e corrisponda effettivamente alla realtą del
problema precedentemente descritto a riguardo dell'errore File-drawer .
Negli ultimi anni si č verificato un aumento della
distorsione introdotta nella letteratura scientifica e non solo,
attraverso la divulgazione di pubblicazioni selettive, ove persiste la
tendenza di presentare risultati positivi di una determinata
ricerca
e/o studio oppure di divulgare
unicamente riferimenti a fatti e vicende
negative, spesso presentate in modo enfatizzato e che sono in
netta
opposizione ad una particolare questione, progetto e/o attivitą di
persone non gradite in determinati ambienti accademici e non solo.
La prassi e metodologia della deligittimazione dell'operato
di terzi, attuata da altri soggetti che pubblicano
prevalentemente e
miratamente dati relativi a risultati in opposizione ad un determinato
tema /
oggetto di studio, nella maggioranza di questi casi risultano totalmente
assenti le obbligatorie prove documentali, con validitą legale e
che
confermino le varie tesi, spesso caratterizzate da considerazioni di
carattere personale, quindi soggettive e pertanto non imparziali, che
di
conseguenza risultano inattendibili.
Una
prova inequivocabile di questa riflessione, č
riscontrabile nelle numerose citazioni e pubblicazioni effettuate da
giornalisti, bloggers e disinformatori che dichiarano da anni che al
termine della Sperimentazione clinica del 1998 tutti i pazienti erano
deceduti e che una delle cause dei decessi di pazienti era
riconducibile alla presunta tossicitą
del Metodo Di Bella, questione
smentita ufficialmente, oltre che da argomentazioni scientifiche e
dall'osservazione clinica, dalla sentenza nr. 185
emessa dalla Corte Costituzionale Italiana.
Screenshot
tratto dal Film Documentario prodotto dall'Istituto VFF Mare Nostrum
e.V. NPO - Österreich (Parte 4 - 16:18)
|
NOTA di PRECISAZIONE - 2
Analisi Fattoriale
Ovvero, l'interazione di piś fattori pre-durante-post in una specifica azione / processo
Uno
dei temi maggiormente ricorrenti nelle diatribe fin troppo
caratterizzate da interventi di natura polemico non costruttiva,
pubblicati su numerosi forum in lingua Italiana ed in altre lingue,
riguarda la complessa questione di attribuzione di validitį terapeutica
del Metodo Di Bella, nei casi di pazienti pre-trattati con
Chemioterapia, Radioterapia e/o interventi chirurgici pre-post, in
relazione a pazienti oncologici che hanno scelto di attuare
volontariamente il Metodo Di Bella, in vari casi di patologie
oncologiche conclamate ed a vari stadi (livelli).
La seguente analisi non ha alcuna finalitą di validazione o meno,
nonchč di critica e di invalidazione dei risultati raggiunti da quei
pazienti, i quali dopo avere effettuato le normali procedure e
metodologie cliniche previste dai trattamenti oncologici di base
(medicina ufficiale), non hanno ottenuto un miglioramento del loro
quadro di salute ed hanno scelto di attuare in seconda istanza e/o
parallelamente (contemporaneamente), il Metodo Di Bella.
Per meglio chiarire in maniera semplificata, il complesso quadro della
questione relativa ad ove si trovi il reale confine fra il fallimento
di una terapia ed i reali benefici ottenuti da un'altra metodologia
clinica, si deve affrontare (ad un livello semplificato), il concetto
base della "Analisi Fattoriale".
Per Analisi fattoriale, contemplata nelle discipline della Statistica e
della Psicometria, si intente una specifica tecnica che permette di
porre in evidenza l'esistenza e/o pre-esistenza di:
1
|
Fattori / Dimensioni (secondo la metodologia della Statistica) |
2
|
Presenza di strutture di latenza (secondo la metodologia della Psicometria) |
Lo scopo ed il fine pratico applicativo di queste due discipline, si
contempla in tre specifiche e ben distinte procedure di esplorazione ed
analisi:
1
|
E.F.A. (Exploratory Factor Analysis)
ove i
fattori vengono estrapolati ed analizzati a partire dai dati rilevati
(con validitį scientifica, conferma data certa etc.. )
|
2
|
C.F.A. (Confirmatory Factor Analysis)
ove il team
di ricerca (esperti) impongono dei vincoli su specifici modelli di
vautazione, al fine di verificare e comprovare che il o i modelli
prescelti, risultino coerenti con i dati osservati e rilevati, nella
fattispecie delle osservazioni pre-cliniche e cliniche, cioč, secondo
la terminologia statistica, se risulti documentabile e certificabile ai
fini di indagine, uno specifico fit di dati
|
3
|
P.C.A ( Principal component analysis )
comunemente
definita in gergo matematico "Trasformata di Karhunen-Ločve", č una
metodologia di semplificazione dei dati statistici di un processo in
fase di analisi, e viene utilizzata nell'ambito di particolari
valutazioni ove si inseriscono anche le tipiche procedure della statistica multivariata,
ove l'oggetto specifico dell'analisi č costituito da minimo due
componenti soggetti a valutazione, prassi tipicamente applicata in
campo medico (analisi pre-clinica e clinica).
Il Metodo PCA, rientra nella analisi fattoriale, ed ha come scopo
fondamentale quello di ridurre e/o limitare il numero di variabili
preposte alla descrizione deterministica di un insieme di dati,
riducendo essi ad un numero inferiore di variabili latenti, con la
conseguenza di limitare la perdita di informazioni.
|
In sintesi, la
valutazione ed interpretazione della mole di dati rilevati, viene
condotta attraverso specifiche ed univoche procedure atte a potere
rilevare in modo lineare e con validitą assoluta, tutti quei dati che
spesso non risultano essere misurabili direttamente durante la fase di
svolgimento di uno specifico processo, poichč č necessario attenderne
la effettiva conclusione dello o dei specifici processi di analisi,
onde evitare di prendere in considerazione dei dati che risultino sia
Falsi positivi che Falsi negativi.
Nell'insieme delle considerevoli moli di dati e
gruppi di dati (spesso etereogenei), l'insieme delle variabili
direttamente osservabili, cioč le variazioni in positivo e/o negativo dello
stato di salute dei pazienti sottoposti a test pre-clinici o clinici,
porta ad individuare specifiche variabili indicatore e/o strumentali
che si relazionino con determinati tratti latenti.
In questo insieme (analisi d'interazione
fattoriale), tutte le specifiche dimensioni sono caratterizzate da un
fattore determinato di coerenza teorica, nello specifico stiamo
parlando di tutti quei fattori (prevedibili e non prevedibili) che non
rappresentano esclusivamente (fattore confirmatorio) della sussistenza
reale di un'associazione statistica tra le varie variabili individuate
nel corso delle varie fasi di acquisizione dei dati / parametri di
valutazione.
In sintesi, qualsiasi evento compreso anche i
fattori Randomizzanti che possono essere interpretati come Falsi
positivi e Falsi negativi, devono potere essere interpretabili dal
punto di vista scientifico-razionale, secondo metodologie di
valutazione che rispettino i termini e le procedure internazionali e
che prevedano la possibilitą di accedere in modo diretto, completo ed
immediato, alla sorgente di tutti i dati medico-scientifici che sono
contenute per ogni singolo paziente:
§1
|
Nella specifica cartella clinica |
§2 |
Nelle relazioni dei medici facenti parte del team degli Oncologi e di altri gruppi interdisciplinari dei vari medici ed esperti |
§3 |
Nei referti degli esami diagnostici e nelle relazioni dei vari esperti di diagnostica |
§4
|
Negli esami parziali nei casi di terapie sperimentali |
§5 |
Nei diari clinici (attivitą quotidiane ed interazione con il paziente) |
§6
|
Nei referti degli interventi straordinari (complicazioni cliniche) |
§7
|
Nei certificati finali (definizione dello stato di salute del paziente) |
§8
|
Nelle relazioni degli esperti di Anatomopatologia (nel caso limite del decesso del paziente) |
|
Alla luce di quanto sopra presentato, di conseguenza, risulta
necessario dare ampio spazio di evidenza al nuovo aspetto rilevato
nella intervista del Dicembre 2019, cioč: pazienti che hanno effettuato specifici protocolli del Metodo Di Bella contemporaneamente e non precedentemente e/o successivamente alle cure mediche ufficiali.
Questi casi non sono stati presentati nel film documentario, in quanto,
sulla base dello studio documentale condotto dall'ufficio legale
Rechtsabteilung DFWS del VFF Institute Mare Nostrum e.V. Österreich,
nel periodo 2014-2018, non erano stati ancora riscontrati casi similari.
Poichč il programma di studio (pro-bono) e produzione del film documentario si č definitivamente concluso in data 31.12.2019, l'ufficio
legale Rechtsabteilung DFWS del VFF
Institute Mare Nostrum
e.V. Österreich, non provvederį ad effettuare ulteriori aggiornamenti
sul tema e/o occuparsi di organizzare ulteriori programmi di selezione
di nuovi pazienti da intervistare, al fine di un aggiornamento
informativo sul tema del controverso caso del Metodo Di Bella.
Qualsiasi ulteriore aggiornamento informativo sul tema e/o richieste di
approfondimenti tematici di carattere medico-scientifico, dovranno
obbligatoriamente essere indirizzati e richiesti unicamente allo Studio
Medico del Dr. Giuseppe Di Bella ed alla Fondazione Di Bella.
Come giį dichiarato, il VFF
Institute Mare Nostrum
e.V. Österreich ha concluso il suo impegno pro-bono ed onde evitare
qualsiasi tipologia di pretestuose considerazioni da parte di bloggers
e giornalisti dediti alla provocazione seriale sul Web, si dichiara
quanto segue:
Per questi
motivi ed unicamente ai fini di una corretta e completa informazione al
pubblico che risulti obiettiva e scevra da qualsiasi tipologia di
"Vuoto e/o lacuna documentale", l'ufficio legale Rechtsabteilung
DFWS
del VFF Institute Mare Nostrum
e.V., si riserva la eventuale decisione di rivedere i termini della
pubblicazione e
visione del film documentario, oscurando quei focus (link)
a tema specifico, che non risultino piś obbiettivamente aggiornati
rispetto alle conoscenze dei fatti descritti nel film documentario del 2018, in quanto alla data
attuale del 31.01.2020 (ultimo aggiornamento), si sono manifestati nuovi scenari e
diverse modalitą di applicazione del MDB su pazienti che volontariamente hanno
deciso di attuare specifici protocolli del Metodo Di Bella, in
contemporanea alle terapie mediche ufficiali.
Rappresentando tali eventi, una novitą assoluta, in quanto l'ufficio legale Rechtsabteilung
DFWS
del VFF Institute Mare Nostrum
e.V. a partire dalla data del 31.12.2018 non
č piś stato informato ed aggiornato dalla Fondazione Di Bella, il film
documentario risulta pertanto aggiornato unicamente alla data ultima di
conoscenza dei fatti su base documentale che sono stati forniti al team
della produzione del film documentario, da parte della Fondazione Di
Bella, cioč al 31.12.2018.
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